Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11272 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11272 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MERCURIO ALFONSO N. IL 24/02/1980
avverso la sentenza n. 13418/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R. G. 25110/2013

Con la suindicata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza
del locale Tribunale, che all’esito di giudizio abbreviato ha condannato Alfonso
Mercurio, concessegli le attenuanti generiche, alla pena di due mesi e venti giorni di
reclusione per il reato di resistenza (reazione nei confronti dei carabinieri che
procedevano a sua rituale identificazione consistita nel rivolgere loro frasi di minaccia,
nel prenderli a spinte e nel colpirli con calci).
Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento: alla impropria
applicazione dei canoni di valutazione della prova, attesa l’apodittica ricostruzione
dell’episodio incriminato svolta dalla decisione sulla base delle sole indicazioni
accusatorie provenienti dai militari operanti; alla mancata concessione, in subordine, del
beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Le proposte doglianze sono connotate da palese infondatezza e da indeducibilità
argomentativa. In vero esse riproducono sostanzialmente e in modo acritico le stesse
censure espresse con l’atto di appello, pur diffusamente e correttamente disattese dai
giudici del gravame alla stregua di una esauriente e lineare ricostruzione del contegno
dell’imputato in tutte le sue fasi, in palmare assenza di qualsiasi giustificazione offerte dal
prevenuto. Ineccepibile è, poi, la motivazione con cui la Corte territoriale, con lineare
giudizio non sindacabile in questa sede, ha ritenuto il ricorrente immeritevole del
beneficio della menzione. Diniego perfettamente compatibile, come statuito dalla
giurisprudenza di legittimità, con la pur concessa sospensione condizionale della pena.
Il ricorso va -quindi- dichiarato inammissibile con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 genna. o 2014

Motivi della decisione

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