Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11270 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11270 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARZULLI COSIMO DAMIANO N. IL 12/02/1980
avverso la sentenza n. 391/2003 CORTE APPELLO di BARI, del
28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R.G. 25077/ 2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato in
punto di responsabilità la sentenza del locale Tribunale, che all’esito di giudizio
ordinario ha riconosciuto Cosimo Damiano Marzulli colpevole del reato di illecita
detenzione per la vendita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish e di illecita
vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina (gr. 7,09) e hashish (grammi 422). La
Corte territoriale ha tuttavia mitigato il trattamento sanzionatorio, riducendo la pena
inflitta al prevenuto, in concorso delle già riconosciute attenuanti innominate, nella
misura di quattro anni di reclusione ed euro 18.000 di multa.
Contro tale sentenza di secondo grado ha proposto personale ricorso per
cassazione il difensore dell’imputato, deducendo violazione dell’art. 129 c.p.p., poiché la
Corte territoriale “non ha neanche formalmente affrontato il tema dell’esistenza dei presupposti
che avrebbero potuto imporre l’applicazione dell’art. 129 c.p.p.”.
Il ricorso è inammissibile per la totale genericità dell’indicata censura, che non
indica alcun concreto profilo di critica alla motivazione della sentenza impugnata, che
con argomenti lineari e logici ha preso in considerazione -nel rispetto del principio
devolutivo che governa le impugnazioni- tutti i motivi di gravame formulati avverso la
decisione di primo grado. Motivi che ha disatteso alla luce di una lineare e articolata
analisi di tutti gli elementi probatori offerti dalle emergenze processuali.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare nella misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014

Motivi della decisione

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