Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1127 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1127 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MASTROPASQUA LUIGI N. IL 12/07/1948
2) BLINI GRAZIELLA N. IL 06/08/1955
3) MASTROPASQUA MAURIZIO N. IL 11/11/1975
avverso la sentenza n. 49/2010 TRIBUNALE di BERGAMO, del
06/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. \-1 dg.)
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv Rsl ve&
Udit i difensor Avv.

ce/D cie,,

3, la reciprocità non comportando
contemporaneità o anche solo contestualità delle offese, per cui nel caso di specie proprio l’evidente

2.

conflittualità aveva portato il giudice di pace < all'applicazione dell'istituto giuridico obiettivamente più ragionevole (nonché fondato) per dirimere la controversia, quantomeno in riferimento alle condotte ingiuriose poste in essere tra le parti >.
Osserva la Corte che i ricorsi non sono fondati.
Quanto al primo motivo, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere

preordinata a chiedere l’affermazione di responsabilità dell’imputato, quale logico presupposto
della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta
non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato, in
mancanza dell’impugnazione del p.m., ma semplicemente all’affermazione della responsabilità
dell’imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle
restituzioni e al risarcimento del danno (v. Cass., sez.II, 16 gennaio 2004, n.897, Sez.II, 31 gennaio
2006, n.5072).
Poiché, in forza dell’art.576 c.p.p., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace,
la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento, pronunciata
dal giudice di pace, ai soli effetti civili, l’appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di
proscioglimento è ammissibile anche qualora il riferimento agli effetti civili da conseguire possa
desumersi implicitamente, ma inequivocabilmente, dai motivi (Cass., sez. V, 8 giugno 2010,
n.27629) e quindi tanto più allorché, come nella specie, l’atto di appello della parte civile faccia
comunque riferimento ai danni morali subiti dalla p.o. — dei quali si chiede il ristoro — quale
conseguenza della sussistenza dei reati contestati agli imputati.
L’impugnazione della parte civile non può neanche essere ritenuta inammissibile — come sostenuto
dai ricorrenti nella seconda parte del primo motivo — in virtù delle formule assolutorie adottate dal
giudice di pace, non preclusive della tutela degli interessi della parte civile nell’ambito del giudizio
civile, dal momento che il termine ‘proscioglimento’, di cui all’art.576 c.p.p., deve essere
interpretato non già in senso restrittivamente tecnico, ma, per il principio del favor impugnationis,

ammissibile l’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione,

in senso estensivo, in quanto la scelta di coltivare l’azione civile nel processo penale, spettante a
colui che si ritenga danneggiato dal reato, rappresenta una decisione che trova tutela e
riconoscimento nel vigente ordinamento giuridico, né a tal fine può rilevare la circostanza che detta
pronuncia non faccia stato nell’eventuale giudizio civile, in quanto sussiste comunque l’interesse
del querelante, costituitosi parte civile, a perseguire il suo proposito di chiedere, nel procedimento

n.36640).
In ordine al secondo motivo, legittimamente il giudice di appello ha ritenuto provati i reati sulla
base delle dichiarazioni della parte offesa — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata – ,
corroborate da quelle rese da Ubbiali Giovanni, padre della parte civile, e, soprattutto, da Blini
Carolina, sorella dell’imputata e soggetto terzo alla lite familiare, nonché dalla attestazione in data
28.6.06 del Comune di Calvenzano relativa al sopralluogo e alla verifica della regolarità urbanistica
dell’immobile in fase di costruzione ad opera degli Ubbiali, con conseguente infondatezza della tesi
difensiva secondo cui, alla data dei fatti di reato in contestazione (25.11.06), Mastropasqua
Maurizio non sarebbe stato a conoscenza della regolarità della costruzione in argomento, si che
l’averne l’imputato prospettato l’abbattimento non poteva costituire il reato di cui all’art.612 c.p.
per mancanza del dolo necessario in quanto il male minacciato non poteva considerarsi contra ius.
Quanto, poi, al reato di ingiuria, correttamente è stato ritenuto configurabile in riferimento
all’espressione ‘miracolata’ proferita da Mastropasqua Maurizio all’indirizzo della Ubbiali, non

penale, l’affermazione del diritto al risarcimento del danno (v. Cass., sez.V, 27 aprile 2005,

avendo trovato alcun riscontro l’assunto difensivo secondo cui tale espressione sì riferiva all’aver la
Ubbiali evitato conseguenze sfavorevoli all’esito del sopralluogo urbanistico, dovendo invece la
predetta espressione, come con precisione riferito dalla p.o. – nata in Ecuador ed adottata dalla
famiglia italiana – , essere posta in relazione proprio allo stato di figlia adottiva di Ubbiali Maria
Ma, sì da risolversi in un epiteto dal carattere ingiurioso in quanto evocante — come
perspicuamente rimarcato dal giudice di appello – < l'immagine di una persona favorita da eventi straordinari del tutto estranei alle proprie capacità >, sì da derivarne un giudizio spregiativo

Li

integrante il reato di cui all’art.594 c.p., poiché espressione lesiva della pari dignità sociale della
persona umana.
Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo, risolvendosi la prospettazione difensiva in un
assunto meramente ipotetico, legato al clima di conflittualità esistente tra le parti che avrebbe
indotto in confusione gli imputati in merito al giorno, all’ora e al contenuto delle frasi offensive loro

l’inesistenza dei presupposti legittimanti l’applicazione dell’esimente di cui all’art.599 c.p. proprio
alla esplicita negazione dei tre imputati di aver ingiuriato la p.o., con conseguente inconfigurabilità
della reciprocità delle offese.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché, in solido, alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi
€2.800, oltre accessori secondo legge.
P . Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in
solido, alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi C 2.800,00,
oltre accessori secondo legge.
Roma, 20 novembre 2012

rivolte dalla Ubbiali, laddove invece il giudice di appello ha ancorato del tutto correttamente

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