Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11268 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11268 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: .
LORIA CLAUDIO N. IL 03/12/1969
avverso la sentenza n. 127/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del
30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R. G. 24988/2013

L’indicata sentenza della Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del
locale Tribunale, con cui Claudio Loria è stato riconosciuto colpevole del delitto di
illecita detenzione per fini di vendita o cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo
eroina (complessive 40 dosi commerciali) e per l’effetto è stato condannato, concessa
l’attenuante di cui all’art. 73 co. 5 L.S., alla pena di un anno e due mesi di reclusione ed
euro 5.200 di multa.
Con atto d’impugnazione del difensore il Loria ricorre contro la sentenza di
appello, censurandone asserita carenza di motivazione e violazione di legge con
riferimento: i) alla omessa valutazione dei dati di fatto asseveranti la finalità al mero
consumo personale delle dosi di stupefacente da lui detenute; 2) all’ingiustificato diniego
delle circostanze attenuanti generiche.
L’impugnazione va dichiarata inammissibile per indeducibilità e manifesta
infondatezza dei delineati motivi di ricorso.
Sul merito della regiudicanda le due conformi sentenze di merito hanno affermato
la destinazione cessoria delle plurime dosi di eroina detenute dall’imputato alla luce di
univoci dati probatori (tra cui la disponibilità di materiale atto al confezionamento di
dosi destinate alla vendita a terzi e di una cospicua somma di denaro di cui il prevenuto
non ha saputo offrire giustificazione alcuna, sì da rendere palese la sua illecita
derivazione dall’attività di spaccio). Dati esposti con linearità e logicità rappresentative,
cui non possono far velo le prospettazioni del ricorso, imperniate su un’impropria
rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova non consentita nell’odierno giudizio
di legittimità. Indeducibile è il subordinato motivo di doglianza attinente alla mancata
concessione delle attenuanti innominate, che la Corte etnea ha giustificato con adeguata
motivazione (numerosi precedenti penali anche specifici dell’imputato).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014

Fatto e diritto

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