Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11266 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11266 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AZZENA BARBARA N. IL 04/01/1971
avverso la sentenza n. 215/2007 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R. G. 24921 / 2013

Con la decisione di cui in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari sezione di Sassari
ha confermato la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, che ha dichiarato l’imputata
Barbara Azzena colpevole del reato di concorso in illecita detenzione di sostanza
stupefacente del tipo eroina (caduti in sequestro grammi 28,300) e l’ha condannata,
riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 73 co. 5 L.S., alla pena di un anno e quattro mesi
di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputata,
deducendo violazione di legge e carenza o illogicità di motivazione per erronea
applicazione dell’art. 192 c.p.p. in punto di responsabilità concorsuale dell’imputata nella
detenzione dell’eroina rinvenuta nell’abitazione occupata dalla donna e dal suo
convivente coimputato Massimiliano Masala unitamente ad una cospicua somma di
denaro (euro 2.400) in contanti, ad una bilancina di precisione, a più confezioni di
mannite (sostanza da taglio) e ad appunti manoscritti recanti nomi e cifre di verosimili
acquirenti-debitori di sostanza stupefacente. Erroneamente la Corte territoriale ha
ritenuto la responsabilità concorsuale della ricorrente in merito alla attività di spaccio
riferibile al solo coimputato convivente, la condotta della donna essendosi tradotta in
mera connivenza non punibile.
Il ricorso è inammissibile per genericità (id est aspecificità: il ricorso riproduce gli
stessi rilievi espressi con l’appello contro la decisione di primo grado, pur diffusamente
vagliati dalla Corte territoriale e dalla stessa disattesi con lineari argomenti logici e
giuridici in tema di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. La sentenza impugnata,
infatti, ha congruamente evidenziato come lo stupefacente, la strumentazione per il
frazionamento dello stesso, il denaro sicuro provento dell’attività di spaccio e il foglio con
i nomi dei probabili acquirenti o “clienti” della coppia di imputati siano stati reperiti in
piena e visibile disponibilità di entrambi i prevenuti e segnatamente della Azzena (droga
e buste di plastica custodite nella credenza della cucina), così da far escludere una
semplice passiva e penalmente irrilevante condotta adesiva dell’imputata. Giudizio di
colpevolezza, quindi, che si conforma ai consolidati principi fissati dalla giurisprudenza di
questa Corte regolatrice in tema di rapporti tra concorso criminoso e mera connivenza
non punibile (cfr. ex plurimis Sez. 4, 22.1.2010 n. 4948, Porcheddu, rv. 246649).
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare in euro 1.000 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014

Motivi della decisione

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