Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11265 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11265 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUCHBOUK ABDESSADEK N. IL 14/01/1982
avverso la sentenza n. 3774/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R. G. 24911 / 2013

L’indicata sentenza della Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione,
appellata con riguardo al solo trattamento sanzionatorio, del Tribunale di Lodi che in
esito a giudizio abbreviato ha dichiarato il cittadino marocchino Bouchbouch
Abdessadek colpevole del reato di resistenza, condannandolo alla pena di quattro mesi
di reclusione (violenta reazione nei confronti dei pubblici ufficiali procedenti a sua
rituale identificazione, che prendeva a spinte per sottrarsi al controllo).
Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
lamentando difetto e illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze
attenuanti generiche, di cui l’imputato è stato ritenuto immeritevole nonostante la
modesta offensività della sua condotta criminosa.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché le delineate censure -oltre che
generiche (in quanto pedissequamente ripetitive di quelle enunciate contro la sentenza
di primo grado, idoneamente vagliate dai giudici di appello)- sono indeducibili e
palesemente infondate, involgendo un profilo della regiudicanda, quello del
trattamento sanzionatorio, che è rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di
merito e che è sottratto a scrutinio di legittimità, quando risulti sorretto -come deve
constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza- da esauriente e logica motivazione.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2914

Motivi della decisione

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