Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11264 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11264 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRIGNOLO GIUSEPPE (RINUNCIANTE) N. IL 06/02/1984
avverso la sentenza n. 4680/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 29/01/2014
R. G. 24904/2013
Con atto d’impugnazione personale l’imputato Giuseppe Brignolo ha proposto
ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la
decisione del g.i.p. del locale Tribunale, con cui all’esito di giudizio abbreviato è stato
condannato -con attenuanti generiche stimate prevalenti sulla recidiva- alla pena di tre
anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per i reati, unificati
da continuazione di concorso in illecita detenzione per fini commerciali di sostanza
stupefacente (gr. 59 di cocaina) e in ricettazione di autoveicoli e parti di autoveicoli di
provenienza delittuosa (cinque contestazioni).
Con il ricorso l’imputato ha lamentato carenza di motivazione della sentenza con
riferimento al trattamento sanzionatorio, invocandone la mitigazione.
Con susseguente comunicazione a sua firma (annotata a mod. IP1 della casa
circondariale di Torino, ove trovasi detenuto) il Brignolo ha dichiarato di voler
rinunciare al proposto ricorso per cassazione.
Tale esplicita volontà abdicativa del mezzo di impugnazione impone, ai sensi
degli artt. 589 e 591 -co. 1 lett. d)- c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui
segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
dell’equa somma di euro 500,00 (cinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 29 gennaio 2014
Motivi della decisione