Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11263 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11263 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEGLAUDI ( O DE GLAUDI) ITALO N. IL 27/03/1967
avverso la sentenza n. 12562/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
25/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R.G. 24903 / 2013

Con la suindicata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del
locale Tribunale, che all’esito di giudizio abbreviato ha condannato Italo Deglaudi alla pena
(con attenuanti generiche stimate equivalenti ad aggravanti e recidiva) di cinque mesi di
reclusione per i reati, unificati da continuazione, di resistenza, violazione delle prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale e tentata truffa commessi il 7.6.2007.
Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputato di persona, deducendo
violazione di legge e difetto di motivazione nei seguenti testuali termini: “la motivazione
dell’impugnata sentenza sembra apodittica, in quanto pare richiamarsi a quella emessa dal
primo giudice; l’apoditticità della motivazione si traduce in concreto in mancanza della
medesima con conseguente annullabilità del provvedimento”.
Le proposizioni censorie del ricorrente sono affette da totale genericità, non
chiarendosi sotto quale profilo e riferimento a quali emergenze processuali la decisione della
Corte di Appello presterebbe il fianco all’asserita critica di apoditticità. Ciò benché la sentenza
in questione abbia compiutamente vagliato tutti i motivi di gravame del prevenuto,
evidenziandone l’infondatezza e l’immanente contrasto con le univoche emergenze
processuali accreditanti la sua penale responsabilità per tutte le fattispecie criminose
ascrittegli, nei termini già diffusamente analizzati dalla confermata sentenza del Tribunale.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
determinare in misura di euro 1.000 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014

Motivi della decisione

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