Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11261 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11261 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERTUSIO STEFANO N. IL 24/11/1979
avverso la sentenza n. 19546/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
04/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 29/01/2014
R. G. 24880/2013
Con il ministero del difensore l’imputato Stefano Pertusio ricorre per cassazione
contro la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Torino, con cui -su sua richiesta, concordata
con il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., unificati i reati sotto il vincolo della
continuazione, la pena di quattro anni e tre mesi di reclusione ed euro 20.000 di multa per
i reati di illecita detenzione per finalità cessorie di sostanze stupefacenti del tipo cocaina
(26 dosi) e hashish (11.064 dosi), di ricettazione di una pistola alterata (munita di
silenziatore), di detenzione e porto abusivi della stessa arma, di ricettazione di un
telefono cellulare provento di furto.
Con il ricorso si deducono violazione dell’art. 129 c.p.p. e carenza di motivazione
in punto di verifica della eventuale sussistenza di cause di non punibilità applicabili in
favore del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità delle prospettate
censure, dal momento che non si indicano in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso imputato, tale da
presupporre rinuncia implicita ad ogni questione sulla colpevolezza, il decidente giudice
di merito avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e pervenire ad una sentenza di
proscioglimento di cui difettano le condizioni (alla luce delle evenienze richiamate in
sentenza: pacifica detenzione della sostanza drogante, della pistola e del cellulare oggetto
dei contestati reati).
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.500 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014
Motivi della decisione