Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1126 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1126 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLEGRIN ROBERTO N. IL 28/04/1935
avverso la sentenza n. 182/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
06/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 25/11/2013

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Pellegrin Roberto
per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

di motivazione riguardo alla mancata affermazione della intervenuta prescrizione
nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche da ritenersi
prevalenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome manifestamente infondati i
motivi; con riguardo alla mancata dichiarazione d’intervenuta prescrizione si
osserva come, sebbene non chiarito il motivo della sospensione del corso della
prescrizione nelle indicate date dal 27 gennaio 2011 al 31 ottobre 2011, la
stessa deve ritenersi operante posto che la difesa era presente al rinvio ed anzi,
in un caso, ne era stata la causa scatenante (astensione dei difensori dal 27
gennaio al 16 maggio 2011 e ricoveri ospedalieri dal 16 maggio al 5 ottobre ed
ancora al 31 ottobre 2011) di conseguenza il termine prescrizionale
originariamente scadente il 25 febbraio 2013 si è prorogato fino al 29 novembre
2013, in definitiva non ancora scaduto; con riguardo al diniego della concessione
delle attenuanti generiche in misura prevalente alle contestate aggravanti,
trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso,
non contiene alcuna indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto
dar luogo alla chiesta concessione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

1

l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge e una mancanza

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2013.

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