Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1126 del 20/11/2012
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1126 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CORACI VITO N. IL 06/01/1944
avverso la sentenza n. 19/2010 CORTE ASSISE APPELLO di
PALERMO, del 10/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
x.,ov\v,i2Ì
che ha concluso per i \ .
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. 9,e), cLuA
G–cturb ov\-42°
0(9A.OLV\
Data Udienza: 20/11/2012
FATTO E DIRITTO
Coraci Vito ricorre avverso la sentenza 10.10.11 con la quale la Corte di assise di appello di
Palermo — giudicando su rinvio di questa Corte disposto con sentenza 8.7.10 con la quale veniva
annullata la sentenza, emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo il 23.10.09, con rinvio ad
dell’imputato, da effettuare tramite perizia condotta osservando le regole prescritte per il
dibattimento — ha confermato la sentenza 17.5.04 della Corte di assise di Trapani che ha condannato
il prevenuto alla pena dell’ergastolo, con isolamento diurno per il periodo di un anno, oltre le pene
accessorie di legge, per concorso nel reato di omicidio volontario aggravato, nonché dei connessi
reati, anch’essi aggravati, di detenzione e porto illegali di armi da fuoco, per avere cagionato la
morte dei fratelli Pirrone Caterina e Pirrone Giuseppe, uccisi in Alcamo, alle ore 19,15 del 24.1.95,
con diversi colpi di pistola cal.38 e di fucile cal.12.
Deduce il ricorrente la nullità della sentenza, derivante dalla nullità dell’ordinanza 26.5.11 con cui
la Corte di assise di appello di Palermo aveva rigettato l’istanza di ricusazione, per inosservanza
delle norme processuali stabilite a pena di nullità (artt.222-223 c.p.p.), dei periti nominati per
eseguire l’accertamento della capacità del Coraci Vito a partecipare scientemente al giudizio.
Poiché nella specie — evidenzia la difesa dell’imputato — veniva in considerazione, a seguito
dell’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, non una questione di nullità della perizia,
ma la violazione del diritto di difesa per non essere stato consentito l’esame, in contraddittorio, dei
periti, in quanto , privilegiando l’ art.221, comma 1, c.p.p.
la nomina di altro perito, si imponeva < la sostituzione dei periti quando il loro elaborato risulta
proceduralmente e sostanzialmente immune da vizi intrinseci, dato che, diversamente opinando, si
sottovaluterebbe la naturale, per quanto comprensibile e legittima, inclinazione a sostenere la bontà
di opinioni già espresse, nel che sta il nocciolo della incompatibilità>.
altra sezione per procedere a nuovo giudizio, previo accertamento della capacità processuale
Assieme all’errore interpretativo del portato degli artt.34 e 223, comma 2, c.p.p. — conclude il
ricorrente — vi era l’illogicità motivazionale del provvedimento impugnato che aveva spostato
collegio dei periti non risultasse identicamente composto per essere stato nominato il dott. De Luca
che dell’originario collegio peritale non aveva fatto parte.
Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
Va anzitutto rilevato come l’espletamento di una perizia dichiarata nulla non costituisca causa di
incompatibilità del perito ai fini del conferimento di un nuovo incarico nel medesimo procedimento
penale, in quanto al perito si applicano i casi di incompatibilità previsti dall’art.222 c.p.p. e non le
cause di incompatibilità previste per il giudice dall’art.34 c.p.p., con la conseguenza che tale
circostanza non costituisce motivo di ricusazione (Cass., sez.I1I, 21 gennaio 2003, n.9202).
Peraltro, nella specie non vi è stata neanche violazione del disposto di cui alla seconda parte del
comma 1 dell’art. 221 c.p.p., dal momento che il giudice del rinvio — chiamato ad accertare la
capacità processuale dell’imputato Coraci Vito tramite perizia condotta osservando le forme
prescritte per il dibattimento — ha affidato il nuovo incarico ad “altro perito”, nominando, tra i
componenti il collegio peritale, il dott. Luca De Luca, che del precedente collegio non aveva fatto
parte, per cui del tutto correttamente la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza, nella fattispecie,
di alcuna delle ipotesi di astensione e ricusazione previste dall’art.223 c.p.p.
Generica si presenta poi la doglianza relativa alle conclusioni ‘manone dai periti nominati dal
giudice di rinvio, che si risolve in una affermazione meramente assertiva circa la
1″•r:
tendenzialmente irreversibile della patologia già accertata e conclamata nel tempo da numerose
enucleato le ragioni fondanti il giudizio di piena capacità processuale del Coraci, alla luce degli
approfonditi accertamenti peritali che hanno escluso con certezza l’esistenza di un disturbo
psicotico, essendo l’imputato risultato affetto da un disturbo distimico — incidente sul tono
dell’umore, ma non sulla capacità di stare in giudizio – , per cui era senz’altro in grado di esprimersi
e comprendere ciò che stava vivendo, non incidendo il disturbo distimico sulle quattro più
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 20 novembre 2012
IL CONSIGLIERE estensore
IL PRESIDENTE
importanti qualificazioni del dinamismo mentale: coscienza, pensiero, percezione ed espressione.