Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11257 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11257 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALY BABA N. IL 01/09/1989
avverso la sentenza n. 2968/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 29/01/2014
•
RG 24788 2013
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto da ALY BABA personalmente avverso la
sententi, 1 il2LULíLbunale
di Torino del 7/2/13 che
per il reatMi cui all’art. 73 dpr 309/90, che deduce
di
motivazione.
Osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della
prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua
qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con
la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei
limiti di cui all’art. 27 Cost.
17.10.2006). Né
(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7
–
il giudice può pronunciare sentenza di
proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o
contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non
rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate
dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen.
(Sez.6, sent. 15700
del 25.3 14.4.2009).
–
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di 1.500,00 in
fav e della Cassa delle Ammende.
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CATA 1
– 7 MAR 2014
Il Funzionario
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