Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11254 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11254 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAMMOLITI CHRISTIAN N. IL 04/03/1984
avverso la sentenza n. 514/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
24/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R. G. 24741 / 2013

Con atto d’impugnazione personale l’imputato Cristian Mammoliti ricorre per
cassazione contro la sentenza del Tribunale di Genova, con cui -su sua richiesta,
concordata con il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., concessagli l’attenuante di
cui all’art. 73 co. 5 L.S., la pena di dieci mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa per il
delitto di illecita detenzione per fini commerciali di sostanza stupefacente (grammi 64,54
di hashish).
Con il ricorso si deducono violazione dell’art. 129 c.p.p. e carenza di motivazione
in punto di verifica della eventuale sussistenza di cause di non punibilità applicabili in
favore del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità delle prospettate
censure, dal momento che non si indicano in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso imputato, tale da
presupporre rinuncia implicita ad ogni questione sulla colpevolezza, il decidente giudice
di merito avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e pervenire ad una sentenza di
proscioglimento di cui difettano le condizioni (alla luce delle evenienze richiamate in
sentenza: pacifica detenzione della sostanza drogante sequestrata presso l’abitazione del
ricorrente).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.500 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014

Motivi della decisione

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