Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11252 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11252 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VIVALDINI SERENA N. IL 16/02/1977
avverso la sentenza n. 831/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 29/01/2014
R. G. 24735/2013
Con ricorso personale l’imputata Serena Vivaldini impugna per cassazione la
sentenza del Tribunale di Verona, con cui -su sua richiesta assentita dal p.m.- le è stata
applicata ex art. 444 c.p.p., unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la pena di
sei mesi di reclusione per i reati di resistenza e lesioni volontarie a p.u. (per essersi
opposta, con frasi di minaccia e gesti violenti ai carabinieri intervenuti per sedare una
lite familiare, colpendone uno con un pugno al viso produttivo di lesioni).
Con il ricorso si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza dei fatti reato per mancata verifica dell’esistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. valutabili in favore dell’imputata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
delle doglianze. L’atto impugnatorio, infatti, non chiarisce in alcun modo i profili o gli
elementi in virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato atto in sentenza dei dati
probatori escludenti una possibile pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto adottare
una diversa decisione di segno liberatorio, pur a fronte di una richiesta di pena
proveniente dalla stessa giudicabile e idonea ad elidere ogni questione in punto di
colpevolezza.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 29 gennaio 2014
Motivi della decisione