Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11251 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11251 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HASA GERALD N. IL 16/04/1989
avverso la sentenza n. 3549/2012 GIP TRIBUNALE di CREMONA, del
30/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R.G. 24733 / 2013

L’imputato cittadino albanese Gerald Hasa impugna per cassazione, mediante il
difensore, la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Cremona, con la quale -su sua richiesta,
assentita dal p.m.- gli è stata applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., concessegli le attenuanti
generiche e l’attenuante di cui all’art. 73 co. 5 L.S., unificati i reati sotto il vincolo della
continuazione, la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 18.000 di multa per
i reati di illecita detenzione per fini commerciali di sostanza stupefacente del tipo cocaina
(grammi 39,7) e di illegale detenzione di una rivoltella cal. 357 magnum e di una
doppietta cal. 12.
Con il ricorso si deduce difetto di motivazione della sentenza con riferimento alla
omessa verifica dell’esistenza di eventuali cause di non punibilità valutabili in suo favore
ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza degli addotti
motivi di censura, con cui non si indicano le ragioni in base alle quali, pur a fronte di una
richiesta di pena patteggiata formulata dallo stesso imputato e tale da elidere ogni
questione sulla colpevolezza, il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza
liberatoria ovvero di difforme contenuto sanzionatorio, pur dopo aver rilevato la
congruità della misura della concordata pena e l’inesistenza di cause proscioglitive (anche
in virtù della confessione dei fatti criminosi resa dall’imputato).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro
1.500 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende, determinata in ragione
della natura del provvedimento impugnato.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014

Motivi della decisione

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