Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11250 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11250 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUERCIOLI ALESSIO N. IL 28/01/1981
avverso la sentenza n. 9392/2012 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
27/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

\\

Data Udienza: 29/01/2014

RG 24727 2013

ORD INAN ZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto da QUERCIOLI ALESSIO a mezzo del
proprio difensore avverso la sentenza del gip del Tribunale di
Bologna del 27/3/2013 che gli applicava la pena ex art. 444 cpp

vizio

di

motivazione

Osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della
prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua
qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con
la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei
(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7

limiti di cui all’art. 27 Cost.
17.10.2006). Né

il giudice può pronunciare sentenza di

proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o
contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non
rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate
dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen.

(Sez.6, sent. 15700

del 25.3 14.4.2009).

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in
favo
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della Cassa delle Ammende.
tensore

IN C. .

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– LLERIA

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per reato continuato di cui all’art. 73 dpr 309/90, che deduce

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