Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1125 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1125 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MARTUCCIELLO LUCA N. IL 24/03/1986
avverso la sentenza n. 207/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 25/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.%,R.,M
-9)e
che ha concluso per k\
“KAA.1.11,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

reckikk9 u”

Data Udienza: 20/11/2012

FATTO E DIRITTO

Martucciello Luca ricorre avverso la sentenza 25.1.11 della Corte di appello di Cagliari-sezione
distaccata di Sassari che ha confermato quella in data 8.7.09 del Tribunale di Sassari con la quale è
stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentato furto aggravato, deducendo

della trattazione per concomitante impegno professionale del difensore, nonché violazione di legge
per assenza della prova della sussistenza degli elementi oggettivi e dell’elemento soggettivo del
contestato reato e comunque, con riferimento al trattamento sanzionatorio, per non essere stata
ritenuta prevalente la riconosciuta attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p.
Con dichiarazione 22.3.12, pervenuta alla cancelleria di questa sezione il 29.3.12, Martucciello
Luca ha rinunciato al ricorso.
L’intervenuta rituale rinuncia al ricorso comporta, ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt.589-591 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
ammende che reputasi equo determinare in C 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2012

violazione delle nonne processuali per avere la Corte di appello disatteso la richiesta di differimento

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