Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11249 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11249 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GOMEZ LOPEZ ANTONIO N. IL 22/03/1980
avverso la sentenza n. 2089/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R.G. 24723 / 2013

Con atto d’impugnazione personale l’imputato cittadino argentino Antonio
Gomez Lopez ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Genova, con la
quale -su sua richiesta, assentita dal p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p.,
concessegli le attenuanti generiche, la pena di due mesi e venti giorni di reclusione per il
reato di resistenza plurima (aggressione sviluppata nei confronti di due carabinieri, che
tentava di colpire con calci e pugni, intervenuti a seguito di una rapina consumata ai
danni di un cittadino extracomunitario).
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione senza ulteriori
specificazioni connesse alla decisione impugnata, se non quella di un indiretto richiamo
all’art. 129 c.p.p.
Palese appare la manifesta infondatezza e la stessa genericità (ai limiti di una
concreta mancanza di motivi di ricorso) della doglianza, con cui si contesta
apoditticamente una decisione sostanzialmente affermativa di responsabilità, che è il
risultato della specifica volontà sanzionatoria dello stesso ricorrente concordata con il
pubblico ministero e basata sulle univoche emergenze delle indagini richiamate dalla
sentenza impugnata.
Il ricorso deve, per tanto, essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che -attesa la natura del provvedimento impugnato- stimasi equo fissare
in euro 1.500 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014

Motivi della decisione

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