Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11244 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11244 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUONGO MICHELE N. IL 13/09/1967
avverso la sentenza n. 127/2013 GIP TRIBUNALE di BENEVENTO,
del 20/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 29/01/2014
R. G. 24657/2013
Con ricorso personale l’imputato Michele Luongo impugna per cassazione la
sentenza del G.U.P. del Tribunale di Benevento, con cui -su sua richiesta assentita dal
p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., unificati i reati sotto il vincolo della
continuazione, la pena di un anno di reclusione per i reati di concorso in resistenza,
lesioni volontarie a p.u. e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere (per essersi
opposto, colpendoli con calci e pugni sì da cagionare lesione a due militari, ai
carabinieri procedenti a normale controllo identificativo nei suoi confronti).
Con il ricorso si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza dei fatti reato per mancata verifica dell’esistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. valutabili in favore dell’imputato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
delle doglianze. L’atto impugnatorio, infatti, non chiarisce in alcun modo i profili o gli
elementi in virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato atto in sentenza dei dati
probatori escludenti una possibile pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto adottare
una diversa decisione di segno liberatorio, pur a fronte di una richiesta di pena
proveniente dallo stesso imputato e idonea ad elidere ogni questione in punto di
colpevolezza.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 29 gennaio 214
Motivi della decisione