Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11243 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11243 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAIO GASPARE N. IL 08/01/1987
avverso la sentenza n. 14166/2012 GIP TRIBUNALE di PALERMO,
del 03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R. G. 24655 / 2013

Con atto d’impugnazione del difensore l’imputato Gaspare Di Maio ricorre per
cassazione contro la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Palermo, con cui -su sua
richiesta, concordata con il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., concessegli le
attenuanti generiche, la pena di tre anni di reclusione ed euro 12.000 di multa per il
delitto di illecita detenzione per fini commerciali di sostanze stupefacenti (10 chili di
hashish, 1 chilo di marijuana, 100 grammi di cocaina).
Con il ricorso si deducono violazione dell’art. 129 c.p.p. e carenza di motivazione
in punto di verifica dell’eventuale sussistenza di cause di non punibilità applicabili in
favore del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità delle prospettate
censure, dal momento che non si indicano in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso imputato, tale da
presupporre rinuncia implicita ad ogni questione sulla colpevolezza, il decidente giudice
di merito avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e pervenire ad una sentenza di
proscioglimento di cui difettano le condizioni (alla luce delle evenienze richiamate in
sentenza: pacifica detenzione delle sostanze droganti sequestrate presso l’abitazione del
ricorrente).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014

Motivi della decisione

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