Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1124 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1124 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAKHUTSRISHVILI AVTANDILI N. IL 09/02/1985
CHITIDZE GIORGI N. IL 01/12/1968
SIRADZE DAVID N. IL 10/05/1986
avverso la sentenza n. 4436/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/11/2013

Nakhutsrishvili Avtandi4 Chitidze Gior5i e Siradze David ricorrono avverso la sentenza 7.3.13,
emessa dal Tribunale di Roma ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il
reato di tentato furto aggravato in concorso, concesse a tutti attenuanti generiche equivalenti, la
pena – condizionalmente sospesa solo per il primo imputato – di anni uno di reclusione ed E 200,00
di multa ciascuno.

identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. sostenendo la non
configurabilità dell’aggravante di cui all’art.625 n.4 c.p., non essendo ravvisabile la destrezza, con
conseguente declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., non essendo mai stata contestata la aggravante di cui al n.4
dell’art.625 c.p., ma invece quelle di cui ai nn.2 e 5 di detto articolo.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 novembre 2013

D E ‘;:’,10

TATA

IN c.:•;CLLERIA

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con tre distinti atti di

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