Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1124 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1124 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) AUCELLO TOMMASO N. IL 07/05/1965
2) AUCELLO ANGELA N. IL 26/01/1990
avverso la sentenza n. 13/2011 TRIBUNALE di MODENA, del
19/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1dd(40,4. Si4C24
che ha concluso per 1 1 MmaLtmu.74 utte il.Zuwìo di& atta:
t4tA4410 4 /L’Ah ir;t4 /tJA i4d04/4.44.444

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udith4difensortAvv. W444,4 itaki4

4

Data Udienza: 15/11/2012

11-

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Modena, con sentenza del 19 settembre 2011, ha
rigettato l’appello proposto da Aucello Tommaso e Aucello Angela avverso la
sentenza 12 aprile 2010 emessa dal Giudice di pace di Modena che li aveva
condannati per i delitti di ingiurie, minacce e lesioni in danno di Bonfatti Rossella.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli
imputati, personalmente, lamentando una motivazione illogica e la mancata
assunzione di una prova decisiva.
3. Con dichiarazione di proprio pugno i ricorrenti hanno, però, conferito
procura speciale al loro difensore di fiducia per rinunciare al ricorso a cagione
dell’intervenuta remissione della querela.
4. Alla presente udienza risulta, infatti, depositata copia della intervenuta
remissione della querela ritualmente accettata in data 2 dicembre 2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’intervenuta remissione della proposta querela, con la conseguenziale
accettazione della stessa rendono annullabile senza rinvio l’impugnata decisione,
ai sensi dell’articolo 620, comma 1 lettera a) cod.proc.pen..
2. Tali atti, invero, risultano compiuti nel rispetto delle norme di cui agli
articoli 152 e 155 cod.pen. e 340 cod.proc.pen. e determinano, essendo i reati
rispettivamente ascritti punibili a querela della persona offesa (ingiurie, minacce
non aggravate e lesioni personali semplici), l’estinzione dei reati stessi.
3. Le spese del procedimento, infine, ai sensi dell’articolo 340, comma 4
cod.proc.pen. sono a carico di ciascuno dei querelati, come disposto dalla legge e
confermato dalle parti interessate.

P.T.M.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo i reati
estinti per intervenuta remissione di querela.

1

■ Orr. ,

Pone le spese del procedimento a carico dei querelati Aucello Tommaso ed
Aucello Angela

Così deciso in Roma, il 15/11/2012.

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