Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11235 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11235 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IMBROGNO.ASSUNTA TERESA N. IL 22/12/1966
avverso la sentenza n. 2257/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
14/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 29/01/2014

RG 24563 2013

ORD INANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto da IMBROGNO ASSUNTA TERESA a mezzo
del difensore avverso la sentenza della Corte di appello
Ancona del 14/1/13 che

di

la condannava per il reato di cui

Osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di
specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto
in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il
motivo è diverso da quelli consentiti, prospettando
censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di
legittimità.

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
paga ento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favo e’della Cassa delle Ammende.
L stensore

all’art. 73 dpr 309.90i e che deduce vizio di motivazione.

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