Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11234 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11234 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COCCIA LINO N. IL 02/04/1971
avverso la sentenza n. 2066/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 29/01/2014
s
RG 24558 2013
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto da COCCIA LINO personalmente avverso
la sentenza della Corte di appello di Ancona del 21/12/12 che
lo condannava per il reato di cui all’art. 73 dpr 309.90, che
vizio
di
motivazione.
Osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di
specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto
in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il
motivo è diverso da quelli consentiti, prospettando
censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di
legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichi ra inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamero delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favorV ella Cassa delle Ammende.
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– 7 MAR 2014
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