Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11230 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11230 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL ABBASSI JAWAD N. IL 28/12/1981
avverso la sentenza n. 6061/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
27/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 29/01/2014

RG 24469 2013

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto da EL ABBASSI JAWAD personalmente
avverso la sentenza del GM del Tribunale di Roma del 27/3/13
che gli applicava la pena ex art. 444 cpp per il reato di cui

Osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della
prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua
qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con
la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei
(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7

limiti di cui all’art. 27 Cost.
17.10.2006). Né

il giudice può pronunciare sentenza di

proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o
contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non
rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate
dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen.

(Sez.6, sent. 15700

del 25.3 14.4.2009).

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagame to delle spese processuali e della somma di 1.500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
L’ ensore

all’art. 73 dpr 309.90, che deduce vizio di motivazione.

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