Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11228 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11228 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBOGLIO GIUSEPPE N. IL 10/12/1982
avverso la sentenza n. 1234/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del
05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 29/01/2014

RG 24439 2013

OFtD INAN ZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto da Barboglio Giuseppe avverso la
sentenza del gip del Tribunale di Palermo del 5/3/2013 che
gli applicava la pena ex art. 444 cpp per il reato di evasione,

della

recidiva

Osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della
prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua
qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con
la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei
(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-

limiti di cui all’art. 27 Cost.
17.10.2006). Né

il giudice può pronunciare sentenza di

proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o
contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non
rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate
dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen.

(Sez.6, sent. 15700

del 25.3-14.4.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagam nto delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in
favoi della Cassa delle Ammende.
L’ tensore

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IN C,VANC

– 7 MM 2014

che deduce vizio di motivazione ed errore nella applicazione

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