Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11227 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11227 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SENA KLEVIS N. IL 12/11/1989
avverso la sentenza n. 9861/2012 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
\,
Data Udienza: 29/01/2014
RG 24436 2013
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto da SENA KLEVIS a mezzo del proprio
difensore avverso la sentenza del gip del Tribunale
del 3/4/13 che
di Padova
gli applicava la pena ex art. 444 cpp per il
motivazione.
Osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della
prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua
qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con
la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei
limiti di cui all’art. 27 Cost.
17.10.2006). Né
(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7
–
il giudice può pronunciare sentenza di
proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o
contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non
rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate
dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen.
(Sez.6, sent. 15700
del 25.3 14.4.2009).
–
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamentc delle spese processuali e della somma di E 1.500,00 in
favore de la Cassa delle Ammende.
L’esterLore
ip esidente
reato di cui all’art. 73 dpr 309/90, che deduce vizio di