Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11224 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11224 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIANI WALTER N. IL 14/10/1970
avverso la sentenza n. 3165/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R.G. 24179 / 2013

Con la suindicata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del
Tribunale di Foggia, che all’esito di giudizio abbreviato ha condannato Walter Siani alla pena
di otto mesi di reclusione per i reati, unificati da continuazione, di resistenza e lesioni
volontarie plurime a pubblico ufficiale (reazione violenta tradottasi in aggressione collettiva
degli agenti di polizia, così producendo loro lesioni personali, consumata in occasione della
partita di calcio Foggia-Manfredonia del 6.11.2005, al fine di invadere altro settore dello
stadio sportivo interdetto dagli agenti di polizia).
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, deducendo
violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento: alla impropria applicazione dei
canoni di valutazione della prova indiziaria, avuto riguardo all’assertiva attendibilità degli
agenti operanti, alla affidabile individuazione dell’imputato (anche per la confusione creatasi
in occasione della partita di calcio).
Le proposte doglianze, genericamente espresse, sono connotate da palese
infondatezza e da indeducibilità argomentativa. In vero esse riproducono in modo sommario
e acritico le stesse censure espresse con l’atto di appello e pur diffusamente e correttamente
disattese dai giudici di appello alla stregua di una esauriente e lineare ricostruzione del
contegno dell’imputato in tutte le sue fasi, in palmare assenza di qualsiasi ambito di
arbitrarietà dell’azione degli agenti operanti. La Corte territoriale, all’esito di una completa
riconsiderazione di tutte le emergenze processuali, ha evidenziato come il riconoscimento
(attraverso fotogrammi delle riprese degli scontri) dell’imputato ad opera di almeno due
agenti sia avvenuto sulla base di dati somatici (descritti nelle rispettive annotazioni di
servizio) di ineludibile significatività, in guisa da non lasciare margini di dubbio ragionevole
sulla identificazione del ricorrente quale partecipe dell’ingiustificata violenta aggressione in
pregiudizio delle forze di polizia.
A prescindere dalla genetica inammissibilità dell’odierno ricorso (preclusiva di ogni
pronuncia ex art. 129 c.p.p.), i reati ascritti al prevenuto, avuto riguardo a un complessivo
periodo, pari ad un anno e dieci mesi, di sospensione del decorso del termine prescrizionale
ex art. 157 c.p., non sono attinti da causa estintiva. All’inammissibilità del ricorso segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennai 2014

Motivi della decisione

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