Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11223 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11223 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELLAVITI WALTER LUIGI N. IL 01/05/1952
BELLOMO WILLIAM N. IL 13/10/1976
avverso la sentenza n. 2834/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di COMO, del 03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 29/01/2014
RG 24178 2013
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letti i ricorsi proposti da BELLAVITI WALTER LUIGI e BELLOMO
WILLIAN a mezzo del difensore avverso la sentenza del gip del
Tribunale di Como del 3/4/13 che gli applicava la pena ex
motivazione.
Osserva:
I ricorso sono inammissibili perchè, in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della
prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua
qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con
la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei
limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez.
17.10.2006). Né
4, sent. 34494 del 13.7-
il giudice può pronunciare sentenza di
proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o
contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non
rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate
dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen.
(Sez.6, sent. 15700
del 25.3-14.4.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
a
Dichiara inammissibiA
A
ricorsi?, e condanni it ricorrente al
pagamento delle spese processuali elella somma di e 1.500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
L’ etensore
art. 444 cpp per art. 73 dpr 309.90, che deduce vizio di