Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11221 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11221 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASTORE PASQUALE N. IL 04/06/1965
PASTORE MICHELINA N. IL 23/08/1948
avverso la sentenza n. 1444/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 29/01/2014

RG 24162 2013

ORD INANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
Letti i ricorsi proposti da PASTORE PASQUALE e PASTORE
MICHELINA a mezzo dei propri difensori avverso la sentenza della
Corte di appello di Bari del 25 gennaio 2013 che li condannava
per il reato di cui all’art. 73 dpr 309/90, che deducono vizi di

Osserva:
I ricorsi sono inammissibili perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto
riproposti dai ricorsi, con motivata conferma dell’apprezzamento
di merito del primo Giudice, i motivi sono diversi da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di
legittimità.
Pastore Pasqualina, con memoria aggiuntiva, ha insistito sul tema
dell’errore della sentenza impugnata nel computare la quantità di
droga, con conseguente errore nella non applicazione della
ipotesi attenuata di cui all’art. 73 5 0 comma dpr 309/90. Invero
correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che, essendo la
misura della “dose” di eroina, secondo tabella, pari a 25 mg, 10
grammi di eroina corrispondono a 400 dosi; l’errore della difesa
è nel ritenere che la dose di eroina sia determinata nella
diversa misura di mg 250.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno di quello della
somma C 000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

D e, P (C) TATA 1
IN CA NCELLER IA

7 MAR 2014

Il F . n z- iongro Giudiziario
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motivazione,

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