Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11220 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11220 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BLE’ VINCENZO N. IL 02/04/1980
avverso la sentenza n. 93/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R. G. 24160 / 2013

Con la suindicata sentenza la Corte di Appello di Lecce sezione di Taranto ha
confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, che all’esito di giudizio ordinario ha
condannato Vincenzo Blè alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione per i reati,
unificati da continuazione, di concorso in violenza e minaccia, lesioni volontarie ad
incaricato di pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio (per essersi scagliato,
colpendolo con calci e pugni e cagionandogli lesioni, contro l’autista di un autobus di
linea comunale che si accingeva a constatare i danni prodotti al mezzo pubblico a seguito
del tamponamento avvenuto ad opera di autoveicolo su cui viaggiava l’imputato).
Contro tale sentenza di appello hanno proposto ricorso il difensore dell’imputato e
l’imputato di persona, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con
riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati ascritti al Blè, attesa la carenza di prove in
ordine alla corretta identificazione del prevenuto quale coautore dei fatti reato e
l’assenza in ogni caso nel contegno dell’imputato dell’elemento soggettivo dei medesimi
reati. In subordine si lamenta l’eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio,
denunciandosi l’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.
Le censure prospettate con i due ricorsi sono prive di specificità (limitandosi alla
pedissequa riproduzione delle doglianze formulate avverso la decisione di primo grado,
sebbene diffusamente vagliate dai giudici di appello con corretta analisi inferenziale) e, a
tutto concedere, manifestamente infondate, quando si abbia riguardo alla linearità e
logicità con cui l’impugnata sentenza ha confermato la prima decisione all’esito di una
autonoma riconsiderazione dei fatti integranti la regiudicanda. Indeducibili in questa
sede vanno considerati i rilievi attinenti alla misura della pena, profilo riservato
all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità
quando risulti sorretto -come deve constatarsi nel caso di specie- da lineare e idonea
motivazione giustificativa.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, all’inammissibilità dell’impugnazione
seguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di
euro 1.000,00 (mille). Avuto riguardo alla contestata recidiva, i reati ascritti al prevenuto
non erano attinti da causa estintiva prescrizionale alla data della pronuncia di appello. In
ogni caso la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un valido
rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato
per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di secondo grado (S.U., 22.11.2000 n. 32,
De Luca, rv. 217266; S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Sez. 3, 8.10.2009
n. 42839, Imperato, rv. 244999).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennair 2014

Motivi della decisione

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