Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1122 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1122 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso.proposto da:
APICELLA SERGIO N. IL 21/06/1969
avverso la sentenza n. 3487/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/11/2013

Apicella Sergio ricorre avverso la sentenza 21.12.12 della Corte di appello di Genova che ha
confermato quella in data 16.4.12 del Tribunale di Chiavari con la quale è stato condannato, per il
reato di cui all’art.624-bis c.p., alla pena di mesi dieci di reclusione ed E 1.000,00 di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere i giudici di
appello motivato in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio.

appello l’imputato si era doluto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della
mancata esclusione della recidiva, censure compiutamente disattese dai giudici del gravame i quali
hanno di conseguenza e del tutto logicamente, nel ritenere ravvisabile la progressione criminosa
dell’Apicella, alla luce del suo curriculum criminale, ritenuto di non poter escludere la contestata
recidiva e di non poter concedere le invocate attenuanti generiche, con conseguente conferma del
trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 novembre 2013

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto con i motivi di

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