Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1122 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1122 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) FERRARA MARIO N. IL 01/05/1945
avverso la sentenza n. 440/2010 CORTE APPELLO di POTENZA, del
21/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. gítku4,444 Sitthz,‘
che ha concluso per ,e uti,4,4444.: 4,4, ihrtik–

Udito, per la parte civile, l’Avv
UdithifensoroAvv. él i

Data Udienza: 15/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 21 ottobre 2011, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Lagonegro del 29 giugno 2010 che aveva
condannato Ferrara Mario per il delitto di lesioni personali in danno di Corso

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando il difetto di motivazione e la violazione
di legge in merito all’affermazione della propria penale responsabilità ,nonché in
merito alla mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ex
articolo 53 legge 689/81.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
2. Come ribadito costantemente da questa Corte, pur dopo la nuova
formulazione dell’articolo 606 cod.proc.pen., lett. e), novellato dalla Legge 20
febbraio 2006, n. 46, articolo 8, il sindacato del Giudice di legittimità sul discorso
giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la
motivazione della pronunzia:
a) sia “effettiva” e non meramente apparente, ossia realmente idonea a
rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione
adottata;
b) non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi
punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori
nell’applicazione delle regole della logica;
c)

non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da

insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche
tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”
(indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno
del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente
inficiata sotto il profilo logico.
Il Giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla
persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e

1

Rocco Salvatore.

internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti
del processo”.
Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi – anche a fronte di
una pluralità di deduzioni connesse a diversi “atti del processo” e di una correlata
pluralità di motivi di ricorso – in una valutazione, di carattere necessariamente
unitario e globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza
della “resistenza” logica del ragionamento del Giudice.
motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di
merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa.
Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo
Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale
dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei
provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetti sempre uno standard di
intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico
seguito dal Giudice per giungere alla decisione.
Orbene, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna manifesta illogicità nella
motivazione del Giudice del merito, avendo, da un lato, il giudicante
perfettamente risposto alle asserzioni defensionali dell’imputato ed avendo,
d’altra parte, riscontrato la deposizione testimoniale della parte offesa secondo
quanto imposto dalla costante giurisprudenza di legittimità sul punto (v., da
ultimo, Cass. Sez. I 24 giugno 2010 n. 29372) attraverso la certificazione medica
e le ulteriori deposizioni testimoniali Di Ruggiero, Amico, Caputo e Albino.
3. Del pari infondato è il secondo motivo.
Sul punto deve essere ribadito che la valutazione della sussistenza dei
presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 53
legge 689/81, sia legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la
determinazione della pena e, quindi, il giudizio prognostico positivo cui è
subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento
agli indici individuati dall’articolo 133 cod.pen..
Pertanto, la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al
Giudice di motivare sulle ragioni del diniego (v. da ultimo Cass. Sez. I 23 aprile
2012 n. 25833).

2

Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla

Il che è quanto avvenuto nella specie, con riferimento ai: “molteplici e
non trascurabili precedenti penali del prevenuto, denotanti, così come le stesse
modalità esecutive del reato ascrittogli, una consistente proclività alla violazione
della legge penale…”.
4. Il ricorso va, in definitiva, rigettato e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15/11/2012.

P.T.M.

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