Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1122 del 11/11/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1122 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE PASCALE GIUSEPPE N. IL 11/01/1941
avverso la sentenza n. 2053/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, pe
parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 11/11/2015
”
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Eugenio Selvaggi,
ha concluso chiedendo
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RITENUTO IN FATTO
1.
De Pascale Giuseppe è imputato di bancarotta fraudolenta
patrimoniale e documentale con riferimento al fallimento della società
IN.CAR. Srl; il tribunale di La Spezia lo ha dichiarato colpevole degli
attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo ha
condannato alla pena di anni 3 di reclusione, con condono ex legge 24106. La Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza di primo
grado, respingendo l’appello dell’imputato.
2.
Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il
difensore dell’imputato per i seguenti motivi:
a. con un primo motivo di ricorso contesta l’attribuzione
all’imputato della qualifica di amministratore di fatto,
osservando che il
be Pascale si occupava solo degli aspetti
tecnici e che in un solo caso si era occupato della gestione di
un affare, che peraltro sarebbe stato gestito non da lui solo.
In secondo luogo mancherebbe la prova della conoscenza dei
fatti e delle condotte distrattive
posta
in
essere
dall’amministratore di diritto.
b. mancanza e-o manifesta illogicità della motivazione in punto
quantificazione della pena irrogata e con riferimento alla
mancata valutazione della prevalenza delle attenuanti
generiche sulle contestate aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, pur rubricato come violazione di legge,
contiene censure di merito in relazione all’accertamento di una attività
gestoria di fatto da parte dell’imputato. Contrariamente a quanto
sostenuto nel ricorso, la Corte d’appello ha ritenuto che il ruolo di natura
tecnica fosse smentito dalla presenza di personale qualificato, avente
proprio il compito di dirigere e controllare l’andamento dei lavori (pagina
3 della sentenza). Quanto alla prova della gestione di fatto, la Corte ha
1
episodi ascritti, in concorso con >amanti Sandro, e, concesse le
ricordato che le trattative per l’affidamento alla fallita dell’appalto
riguardante i lavori di costruzione di alcune palazzine per conto della
società Versilia Mare Srl furono condotte esclusivamente dal De Pascale,
con il quale furono definiti tutti gli aspetti del contratto. E la rilevanza
dell’affare, avente ad oggetto la costruzione di numerose palazzine, era
tale per cui la partecipazione esclusiva dell’imputato alle trattative
contrattuali non poteva ritenersi occasionale o priva di significato ai fini
del riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto, tanto più che il
presentava e trattava con lui come imprenditore edile e non come
coadiuvante del nipote, amministratore di diritto. Quanto al dolo, la
censura si basa sulla circostanza, peraltro esclusa dalla Corte d’appello
(pagina 4 della sentenza) che gli atti distrattivi siano stati realizzati
dall’amministratore di diritto ed in ogni caso non è dato ravvisare nelle
sentenze di merito che, com’è noto, si integrano a vicenda (Sez. 2, n.
11220 del 13/11/1997, Ambrosino; conff. Sez. 6, n. 23248 del
07/02/2003, Zanotti; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano; sez.
2, n. 19947 del 15 maggio 2008), illogicità manifeste della motivazione.
2. Il secondo motivo contiene inammissibili censure di merito e
generiche, a fronte di adeguata motivazione in punto di determinazione
della pena (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così d iso il 11/11/2015
rappresentante della Versilia Mare Srl dichiarò che il De Pascale si