Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11217 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11217 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLIMENI ROSARIO N. IL 01/01/1964
avverso la sentenza n. 1834/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
26/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R. G. 24151/2013

Per mezzo del difensore l’imputato Rosario Polimeni impugna per cassazione la
sentenza del Tribunale di Brescia indicata in epigrafe, con cui -su sua richiesta, assentita
dal p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.P.P., concessegli generiche circostanze
attenuanti, la pena di otto mesi di reclusione per il delitto di violazione degli obblighi
inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di
soggiorno di cui all’art. 75 co. 2 D.Lgs. 159/11 (avendo violato la prescrizione di non
rincasare oltre le ore 21.00: accertato rientro a casa, il 24.4.2013, alle ore 22.46).
Con il ricorso si deduce erronea applicazione dell’art. 75 co. 2 D.Lgs. 159/11 e
difetto di motivazione in punto di corretta qualificazione della condotta illecita del
prevenuto. Tale disposizione del codice antimafia, pur mutuando la precedente previsione
di cui all’art. 9 co. 2 L. 1423/1956 (ora abrogato), dovrebbe interpretarsi come innovativa
rispetto alla precedente disciplina, sì da far ritenere che tutte le violazioni delle
prescrizioni afferenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ancorché
aggravata dall’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, siano sanzionate dalla
fattispecie contravvenzionale delineata dall’art. 75 co. i D.Lgs. 159/11.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza dei rilievi
censori. In vero, pur in presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo
stesso ricorrente e tale da presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza, il
ricorso non argomenta la supposta erroneità della qualificazione giuridica conferita alla
illecita condotta del prevenuto. Condotta correttamente sussunta nella fattispecie
delittuosa sanzionata dall’art. 75 co. 2 D.Lgs. 159/11, nessuna possibile incertezza essendo
consentita dal tenore letterale di tale disposizione, siccome riferibile alle prescrizioni
imposte con la sorveglianza speciale con connesso obbligo di soggiorno. Alcun dato
normativo, infatti, autorizza a supporre che le violazioni degli obblighi o delle prescrizioni
connotanti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di
soggiorno non ricadano nell’ipotesi delittuosa contestata al ricorrente, al pari di quanto
previsto (come novellato dal D.L. 144/05 convertito in L. 155/05) dal previgente art. 9 co.
2 L. 1423/56, così sanzionandosi qualunque tipo di inosservanza sia degli obblighi che
delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno,
differenziando tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al 1 0 comma, relativa alla
violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza speciale (cfr.: Sez. 1, 27.1.2009 n.
8412, P.G. in proc. Iuorio, rv. 242975; Sez. 2, 27.3.2012 n. 27022, Cozzella, rv. 253410).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, equamente determinata in euro 1.500 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014

Motivi della decisione

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