Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11214 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11214 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEN ZAGOUI YOUNES N. IL 17/05/1984
avverso la sentenza n. 4279/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 29/01/2014
R. G. 24112/2013
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato
la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Monza, con cui il cittadino nordafricano Ben
Zagoui Younes è stato condannato all’esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno
e quattro mesi di reclusione per il reato di calunnia ascrittogli, avendo falsamente
denunciato la sottrazione della propria autovettura ad opera di un connazionale.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
lamentando difetto di motivazione in riferimento alla mancata analisi di tutti gli
elementi probatori dimostrativi della effettiva responsabilità penale del prevenuto per il
reato di calunnia contestatogli.
Il ricorso è inammissibile.
Le addotte censure sono scandite da indeducibilità e totale genericità, poiché non
indicano quale passaggio della decisione di appello offra spazio alla asserita mancanza
o insufficienza della motivazione in punto di responsabilità. E ciò segnatamente quando
si consideri che l’imputato ha reso sostanziale confessione dell’addebito (riconoscendo
di aver falsamente denunciato il furto del suo autoveicolo) e che la sentenza di primo
grado era stata appellata con riguardo al solo trattamento sanzionatorio per mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche. Diniego che la Corte ambrosiana ha
mantenuto fermo, proponendone ampia e coerente motivazione.
La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un valido
rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del
reato per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di secondo grado (Cass. S.U.,
22.11.2000 n. 32, De Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164;
Cass. Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv. 244999).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaip 2014
Fatto e diritto