Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11213 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11213 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINNELLA EUGENIO N. IL 03/04/1991
MINNELLA CLAUDIO NATALIZIO N. IL 24/12/1966
avverso la sentenza n. 3595/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 29/01/2014

RG24111 2013

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letti i ricorsi proposti dal difensore di MINNELLA EUGENIO e
MINNELLA CLAUDIO NATALIZIO avverso la sentenza della Corte di
appello di Catania del 5/3/2013 che li condannava per

violazione misure di prevenzione, che deducono vizi di
motivazione.
Osserva:
I ricorsi sono inammissibili perché, a fronte di
specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto
in fatto riproposti dai ricorsi, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, i motivi
sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure
di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale
probatorio, precluse in questa sede di legittimità.

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagam nto delle spese processuali e ciascuno di quello della
somma 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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