Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11212 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11212 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INGORDINI ANTONIO N. IL 03/03/1978
avverso la sentenza n. 18856/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R.G. 24106/2013

Con atto d’impugnazione personale l’imputato Antonio Ingordini ricorre per la
cassazione dell’indicata sentenza del Tribunale di Napoli, con cui -su sua richiesta, cui ha
consentito il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., previa concessione delle
attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva, la pena di dieci mesi di reclusione
per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari di cui all’art. 385 co.
3 c.p. (essendo stato sorpreso dalla p.g. fuori dalla sua abitazione, sede esecutiva della
misura cautelare domestica).
Con il ricorso si lamenta mancanza di motivazione, poiché il giudice avrebbe, tra
l’altro, omesso di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento applicabili in
favore del prevenuto ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per genericità e palese infondatezza della censura.
Il generico ricorso, in vero, non specifica in alcun modo le evenienze per cui, in
presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso ricorrente, tale da
presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e sugli elementi
circostanziali del reato, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto eludere la richiesta
e giungere ad una sentenza liberatoria basata sull’evidenza dell’inesistenza del reato o
della non colpevolezza dell’imputato, che ha valutato esclusa dalle risultanze processuali
richiamate in sentenza (ivi inclusa l’ammissione dell’addebito resa dall’imputato in sede
di convalida del suo arresto in flagranza).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -attesa la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014

Motivi della decisione

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