Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11210 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11210 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA ROSA NUCCIO N. IL 25/11/1972
SCARDINO VINCENZO N. IL 14/02/1972
avverso la sentenza n. 3089/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 29/01/2014

RG 24084 2013

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letti i ricorsi proposti da Scardino Vincenzo e La Rosa Nuccio
a mezzo dei rispettivi difensori avverso la sentenza della Corte
di appello di Catania del 4/12/12 che li condannava per il

motivazione.
Osserva:
Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché, a
fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale
sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice,
i motivi sono diversi da quelli consentiti,
prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa
sede di legittimità.

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno di quello della
somm

1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

L’ tensore

presidente

reato di cui all’art. 73 drp 309.90, che deducono vizi di

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