Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1121 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1121 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOLLAI STEFANO N. IL 09/01/1966
avverso la sentenza n. 14/2007 GIUDICE DI PACE di ISILL del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 25/11/2013

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza il Giudice di pace di Isili ha condannato
Sollai Stefano per il reato di lesioni personali in danno di Nossardi Guido alla
pena di euro 1.200,00 di multa;

l’imputato, personalmente, denunciando una illogicità della motivazione e una
violazione di legge, con particolare riferimento all’affermazione della penale
responsabilità basata soprattutto sulle dichiarazioni della parte offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il relativo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
inaffidabilità delle dichiarazioni della parte offesa, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dal Giudice del merito che ha riscontrato le
suddette dichiarazioni con la prodotta certificazione medica e le deposizioni dei
testi Del Prete e Solinas e, per altro verso, non vale a scalfire la granitica
giurisprudenza di questa Corte in tema;
– il giudicante ha correttamente applicato la costante giurisprudenza di
legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate dall’articolo 192, comma
terzo cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le
quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata
da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere
più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni
di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012 n. 41461);
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano

1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2013.

della Cassa delle Ammende.

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