Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1121 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1121 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MUCCI VLADIMIRO N. IL 08/09/1969
avverso la sentenza n. 1122/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
22/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cessazione, dr. Carmine Stabile,
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FArrco

1.

Mucci Vladimiro è stato condannato alla pena di anni tre e mesi

due di reclusione dal tribunale di Brescia per reati fallimentari
(bancarotta patrimoniale documentale) commessi in qualità di presidente

limitata Valdimir Express Interational, dichiarata fallita il 03/10/2001. La
Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado,
dichiarando inammissibile per genericità l’appello nella parte in cui
chiedeva l’assoluzione dell’imputato.
2.

Propone ricorso per cessazione l’imputato per violazione di legge e

mancanza di motivazione sul punto relativo alla ritenuta inammissibilità
dell’appello per genericità; in particolare lamenta il Mucci che oltre alla
richiesta di assoluzione vi era quella di derubricazione del reato di cui
all’articolo 216 in quello di cui all’articolo 217 della legge fallimentare e
che pertanto sotto questo profilo il ricorso non era inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
dell’appello; questa corte ha più volte affermato che in tema di ricorso
per cessazione non costituisce causa di annullamento della sentenza
impugnata il mancato esame di un motivo di appello che, per la sua
assoluta indeterminatezza e genericità, doveva essere dichiarato
inammissibile (sez. VI, 07 aprile 2009, n. 17891).
2. Il motivo, peraltro, era oltre che generico i anche manifestamente
infondato, perché ,basaty sulla ritenuta insussistenza del dolo specifico,
pat

che invece il 21 non richiede per l’ipotesi (che era stata contestata in
fatto) di tenuta delle scritture contabili in guisa da non ha rendere
possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; in
argomento si veda sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010 – dep. 08/06/2010,
Laudiero, Rv. 247444: l’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta
documentale di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma primo n. 2,
L. fall. richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa
tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la

1

del consiglio di amministrazione della cooperativa a responsabilità

ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione “in
guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del
movimento degli affari “connota la condotta e non la volontà dell’agente,
sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico (conff. N. 31356
del 2001 Rv. 220167, N. 21075 del 2004 Rv. 229321, N. 46972 del 2004
Rv. 230482, N. 24328 del 2005 Rv. 232209, N. 6769 del 2006 Rv.
233997, N. 26807 del 2006 Rv. 235006, N. 1137 del 2009 Rv. 242550).
3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,

via equitativa.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 a favore
della cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2012

con le conseguenti statuizioni in punto spese ed ammenda, liquidata in

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