Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11209 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11209 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALENTI GAETANO N. IL 03/10/1949
avverso la sentenza n. 2115/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 29/01/2014
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RG 24074 2013
ORD INAN ZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto da VALENTI GAETANO con atto a
propria firma avverso la sentenza della Corte di appello di
Catania del 14 gennaio 2013 che lo condannava per il reato di
Osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di
specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto
in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il
motivo è diverso da quelli consentiti, prospettando
censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di
legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagame to delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favor della Cassa delle Ammende.
L’ ellensore
E) E C S TATA 1
N CANCELLERIA
– 7 MAR 2014
-ionario Giudiziario
cui all’art. 73 dpr 309.90, che deduce vizio di motivazione.