Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11208 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11208 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANTUNI UMBERTO N. IL 30/07/1981
avverso la sentenza n. 1879/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R.G. 24049/2013

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha confermato
la decisione del locale Tribunale che all’esito di giudizio ordinario ha condannato
Umberto Cantuni alla pena, riconosciutegli le attenuanti generiche stimate equivalenti
alla contestata recidiva qualificata, di sei mesi di reclusione per il reato di evasione dal
regime cautelare degli arresti domiciliari (non essendo stato reperito nella sua abitazione
nel corso di un ordinario controllo di p.g.).
Contro detta sentenza di appello ha proposto personale ricorso per cassazione
l’imputato, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla sua
confermata responsabilità, nonostante gli elementi di dubbio scaturiti dall’istruttoria
dibattimentale. In subordine si invoca la declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione, il fatto essendo risalendo al 31.7.2005.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e palese infondatezza delle censure.
La doglianza attinente alla ricostruzione della condotta dell’imputato è priva di
specificità (oltre che palesemente infondata), avendo la Corte territoriale evidenziato con
logici argomenti l’incongruenza della tesi difensiva del prevenuto (non reperito nella sua
abitazione pur dopo un prolungato accertamento degli ufficiali di p.g. operanti).
Manifestamente infondato è il subordinato rilievo, a prescindere dalla genetica
inammissibilità dell’odierna impugnazione preclusiva di qualsiasi pronuncia ex art. 129
c.p., concernente l’ipotizzata prescrizione del reato. In vero al prevenuto è stata
contestata (e ritenuta rilevante a fini sanzionatori ancorché nel quadro di un giudizio di
equivalenza con le attenuanti generiche, non altrimenti superabile -stante il disposto
dell’art. 69 co. 4 c.p.- come correttamente affermato dai giudici di appello) la recidiva
reiterata pluriaggravata, determinante un aumento di due terzi della pena edittale del
reato (art. 99 co. 4 c.p.), incidente sugli effetti di cui all’art. 157 c.p. Con l’ovvia
conseguenza che il reato è ben lungi dall’essere attinto da causa estintiva temporale.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 014

Motivi della decisione

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