Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11206 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11206 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIACCIOLI MARCEL N. IL 28/12/1983
avverso la sentenza n. 2316/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
07/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 29/01/2014

RG 24043 2013

ORD INAN ZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto da DIACCIOLI MARCEL a mezzo del
difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Catania
del 7/3/2013 che lo condannava per il reato di cui all’art. 73

Osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché
prospetta deduzioni del tutto generiche, clausole di
stile astrattamente idonee a contrastare qualsiasi
decisione di qualunque processo e fattispecie, deduzioni
che non si confrontano specificamente con le
argomentazioni

svolte

nella

sentenza

impugnata

(confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua
funzione tipica è quella della critica argomentata
avverso il provvedimento oggetto di ricorso:
sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009

e

Sez. 6,

Sez.6, sent. 22445

dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagame to delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
L’ &tensore

dpr 309.90, che deduce vizio di motivazione.

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