Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11205 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11205 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENCHI NICOLA N. IL 07/08/1964
avverso la sentenza n. 2540/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 29/01/2014
R. G. 24042 / 2013
Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza
del locale Tribunale, con cui Nicola Genchi è stato riconosciuto colpevole, all’esito di
giudizio ordinario, del reato di evasione continuata dal regime cautelare degli arresti
domiciliari, essendosi arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione deputata a sede
esecutiva della misura domestica in almeno tre distinte occasioni (alla stregua delle
acquisite dichiarazioni testimoniali). Condotta per la quale è stata inflitta al Genchi la
pena di otto mesi di reclusione.
Con ricorso personale il Genchi impugna per cassazione la sentenza di appello,
deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla mancata
riduzione della pena e al non giustificato diniego delle attenuanti generiche, enunciato
con mere formule di stile.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi di
censura, avendo la sentenza impugnata congruamente argomentato la sussistenza delle
ragioni ostative al riconoscimento delle invocate attenuanti generiche (numerosi e gravi
precedenti penali) e alla riduzione di una pena comunque stabilita in misura equivalente
al minimo edittale (pena base incrementata ex art. 81 co. 2 c.p.).
La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un valido
rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato
per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di secondo grado (Cass. S.U., 22.11.2000 n.
32, De Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Cass. Sez. 3,
8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv. 244999).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014
Il consiglier4 estei(sore
Fatto e diritto