Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11204 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11204 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DESILVIO GIUSEPPE N. IL 23/02/1967
avverso la sentenza n. 602/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la rel ione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 29/01/2014
RG 24030 2013
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Letti i ricorsi proposti da DESILVIO GIUSEPPE a mezzo dei
propri difensori avverso la sentenza della Corte di appello
Bari del 6/12/2012 che
di
lo condannava per il reato di cui
Osserva:
I ricorsi sono inammissibili perché, a fronte di
specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto
in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, i motivi
sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure
di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale
probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la
condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in
dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagament delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
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favore c ella Cassa delle Ammende.
L’est nsore
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IN CANCELLERIA
– 7 MAR 2014
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all’art. 73 dpr 309.90, che deducono vizi di motivazione