Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11203 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11203 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANNO STEFANO N. IL 21/08/1976
avverso la sentenza n. 824/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R.G. 24019/2013

Con la sentenza in data 13.12.2012 indicata in epigrafe la Corte di Appello di
Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Rossano all’esito di giudizio
ordinario ha condannato Stefano Manno alla pena, tenuto conto della contestata
recidiva qualificata ex art. 99 co. 4 c.p., di un anno di reclusione per il reato di resistenza
(avendo rivolto frasi di grave minaccia ad un carabiniere per indurlo a desistere dalla
redazione di un verbale di contravvenzione al codice stradale a suo carico, dopo averlo
sorpreso alla guida di un ciclomotore privo dell’obbligatorio casco protettivo).
Contro detta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo violazione di legge (art. 337 c.p.) e difetto di motivazione con
riguardo alla confermata responsabilità dell’imputato (non avendo la Corte territoriale
dissolto le ragioni di dubbio sulla effettiva natura oppositiva all’attività d’istituto del
militare operante delle frasi pronunciate dal prevenuto). In subordine si lamenta la
mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il fatto essendo stato
commesso il 23.8.2004.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza
delle prospettate censure.
La doglianza attinente alla ricostruzione della condotta dell’imputato è priva di
specificità (oltre che palesemente infondata), delineando un rilievo enunciato con
l’appello avverso la decisione di primo grado, che la Corte territoriale ha preso in
puntuale considerazione, evidenziandone l’incongruenza, attesa l’efficacia intimidatoria
del contegno del ricorrente, siccome compiuto mentre il carabiniere minacciato si
accingeva a procedere nei suoi confronti con una formale contestazione di violazione del
codice della strada. I rilievi in punto di prescrizione del reato sono manifestamente
infondati, a prescindere dalla genetica inammissibilità dell’odierna impugnazione
preclusiva di qualsiasi pronuncia ex art. 129 c.p. In vero, da un lato i due giudizi di
merito hanno fatto registrare sospensioni del termine prescrizionale pari a complessivi
ventidue mesi (di tal che il reato, secondo il termine ordinario prolungato, sarebbe
raggiunto da prescrizione soltanto il 23.6.2014). Da un altro lato, e il dato è assorbente,
al prevenuto è stata contestata (e ritenuta rilevante a fini sanzionatori) la recidiva
reiterata pluriaggravata, determinante un aumento di due terzi della pena edittale del
reato (art. 99 co. 4 c.p.), incidente sugli effetti di cui all’art. 157 c.p. (con la
conseguenza che il reato sarebbe comunque, anche sotto questo profilo, ben lungi
dall’essere attinto dalla causa estintiva temporale).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio p014
Il consiglier e tensore

I

I P esidente
C/CIN.

Motivi della decisione

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