Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11202 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11202 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANZALONE MARIA GRAZIA DEBORA
nei confronti di:
FLORIO GIOVANNA N. IL 24/01/1947
avverso la sentenza n. 2310/2002 CORTE APPELLO di CATANIA, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R. G. 24017/2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Catania, totalmente
riformando la sentenza di condanna del locale Tribunale, ha mandato assolta Giovanna
Florio perché il fatto non costituisce reato dall’imputazione di falsa testimonianza (per
aver falsamente affermato, deponendo come testimone in un procedimento penale in
corso davanti al Pretore di Catania nei confronti delle titolari di un’agenzia immobiliare, di
aver ricevuto un assegno circolare dell’importo di lire 3.800.000 a titolo di acconto sul
prezzo di vendita di un suo appartamento nello stesso giorno corrispondente alla data di
emissione del titolo: a suo dire il 24.2.1993 e non già il 25.2.1993).
Accogliendo l’appello dell’imputata, la Corte etnea, ha motivato la decisone
liberatoria con l’indisponibilità di affidabili elementi probatori idonei ad escludere dubbi su
una reale volontà di mendacio dell’imputata (anche avendo riguardo al non breve tempo
intercorso tra la testimonianza dibattimentale resa dalla Florio nel dicembre 1998, e
l’epoca cui risalgono i fatti relativi alla vendita dell’appartamento della prevenuta, poi non
andata a buon fine con l’acquirente individuato dall’agenzia di mediazione immobiliare).
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore della
costituita parte civile Maria Grazia Debora Anzalone, già promissaria acquirente
dell’appartamento posto in vendita dalla Florio, deducendo difetto di motivazione e
contraddittorietà della decisione assolutoria di secondo grado. La Corte territoriale ha
minimizzato l’emergenza documentale costituita dalla sicura emissione in data 25.2.1993
dell’assegno circolare ricevuto dalla Florio in uno alla ricevuta dalla stessa rilasciata
recante la falsa data del 24.2.1993. Evenienza che la Florio ha ripetutamente mistificato,
pretendendo di far coincidere le due date e ribadendo la asserita contestualità della
ricevuta alla emissione/ricezione del titolo di credito.
Il ricorso è inammissibile per genericità e indeducibilità delle prospettate censure,
per intero incentrate su dati fattuali, non rivalutabili in sede di legittimità e che -per
altro- sono stati oggetto di accurata disamina da parte dei giudici di appello. La sentenza
non ha ignorato le descritte emergenze documentali, ma le ha inscritte in una corretta e
più approfondita analisi dell’elemento soggettivo del contestato reato di cui all’art. 372
c.p., concludendo per l’assenza di persuasivi dati probatori asseveranti una deliberata
volontà mistificatoria dell’imputata. Analisi cui l’odierno ricorso, privo di reale specificità
impugnatoria, non contrappone alcun effettivo argomento critico, suscettibile di far velo
ai lineari argomenti deduttivi sviluppati dalla Corte di Appello.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014
Il consiglier

stensore

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA