Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11202 del 12/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11202 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PALMA SAVERIO N. IL 09/11/1973
avverso l’ordinanza n. 39/2011 TRIB.SEZ.DIST. di OSTUNI, del
27/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 12/12/2012

RG.7181/12-RUOLO N.97

FATTO E DIRITTO
PALMA Saverio impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore,
che ha dedotto erronea applicazione di legge, l’ordinanza del 27 ottobre 2011,
con la quale il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, ha respinto la
sua istanza, intesa ad ottenere l’applicazione della

disciplina del reato

continuato alle pene inflittegli con le quattro sentenze descritte nel

tabacchi lavorati esteri commessi fra il dicembre del 1997 e l’aprile del 2001.
Il ricorso è inammissibile, siccome fondato su motivi non consentiti nella
presente sede di legittimità.
Il provvedimento impugnato ha invero adeguatamente sia pur sinteticamente
motivato in ordine all’insussistenza di validi elementi da cui desumere l’unicità
del disegno criminoso, necessaria per l’applicazione della continuazione nella
fase esecutiva, non potendosi essa identificarsi con la generale tendenza a porre
in essere determinati reati, ovvero con una scelta di vita incline alla reiterazione
di determinate condotte criminose, avendo al contrario correttamente ritenuto
che, per aversi continuazione fra reati ai sensi dell’art. 81 c.p., è necessario che
le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma
deliberato, almeno nelle sue linee essenziali per conseguire un determinato fine.
Il provvedimento impugnato ha pertanto condivisibilmente escluso che gli episodi
criminosi giudicati con le sei sentenze indicate fossero stati frutto di un’originaria
ideazione e determinazione volitiva (cfr., in termini, Cass.2^, 7.3.04 n. 18037),
avendo in particolare rilevato come si trattasse di reati commessi in diverse
località, assieme a complici differenti e con diverse modalità di condotta.
Non risulta poi che il Tribunale non abbia tenuto conto della memoria difensiva
prodotta dal ricorrente in udienza, emergendo al contrario dalla parte iniziale del
provvedimento impugnato che di detta memoria è stato tenuto conto.
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2012.

provvedimento, aventi ad oggetto episodi di ricettazione e contrabbando di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA