Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11201 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11201 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIASCO DANIELE N. IL 27/11/1977
avverso la sentenza n. 1493/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
01/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 29/01/2014

R. G. 24012 / 2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha confermato la
sentenza del locale Tribunale sezione di Tricase, con cui Daniele Biasco all’esito di giudizio
ordinario è stato condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di falsa
testimonianza, resa nel giudizio penale a carico di persona imputata di cessione di sostanza
stupefacente (tale Walter Maggio) in suo favore, perché affermava in dibattimento circostanze
palesemente mendaci sulla dinamica dell’episodio di cui era stato protagonista ed in relazione
al quale aveva già dichiarato alla p.g. di aver acquistato stupefacente dal Maggio, altresì
riconoscendolo formalmente in fotografia. Testimonianza, che contraddicendo le evenienze
riferite nell’immediatezza del fatto hanno persuaso i giudici di merito della totale
inverosimiglianza delle dichiarazioni dibattimentali del Biasco.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato di persona,
deducendo violazione di legge e difetto di motivazione sulle censure espresse con l’appello,
sotto la specie del travisamento della prova, atteso segnatamente che la Corte territoriale non
ha apprezzato la marginalità e l’irrilevanza dei contenuti delle dichiarazioni dell’imputato
ovvero la loro riconducibilità nello schema della causa esimente di cui all’art. 384 c.p.
Il ricorso è affetto da genetica inammissibilità.
In vero gli enunciati motivi di censura, generici nella parte in cui richiamano i pur
vagliati motivi di gravame avverso la prima decisione, impingono il merito della regiudicanda,
di cui prospettano una rilettura alternativa, non praticabile in sede di legittimità alla luce della
compiutezza e linearità motivazionali dell’impugnata sentenza di secondo grado. Giova al
riguardo ribadire che il delitto di falsa testimonianza è reato di pericolo e per la sua
sussistenza non è necessario che il giudice sia in concreto tratto in inganno, essendo
sufficiente che le dichiarazioni mendaci o reticenti risultino idonee a trarlo in errore, anche a
prescindere dal loro grado di credibilità o dall’eventuale falsità della deposizione riconosciuta
prima facie dallo stesso giudice (Cass. Sez. 6, 26.5.2009 n. 40501, Merenda, rv. 244553). Nel
caso di specie le censure del ricorrente investono la valutazione della prova, che pertiene
all’esclusivo esercizio della giurisdizione del giudice di merito ed è sottratta a scrutinio di
legittimità, allorché sia fondata -come l’impugnata sentenza- su una struttura argomentativa
congrua e non palesemente illogica. La sentenza di appello ha preso in esame le deduzioni
difensive ed è pervenuta alla conferma della decisione di primo grado attraverso un adeguato
e autonomo vaglio delle risultanze processuali, incentrate sulla rilevata pertinenza e rilevanza
della deposizione testimoniale dell’imputato (riguardante la dinamica dell’episodio di spaccio
ascritto al Maggio). La stessa Corte territoriale, per altro, ha correttamente escluso la
ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 384 c.p. alla luce di corretta applicazione dei principi fissati
dalla giurisprudenza di legittimità, in palese assenza di un concreto possibile nocumento per il
Biasco, avendo costui già ammesso senza incertezze l’avvenuto acquisto di droga dal Maggio
(cfr. ex plurimis: Cass. Sez. 6, 8.3.2013 n. 23324, Pedemonte, rv. 256624).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che
stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2.14
Il consiglie

nsore

Motivi della decisione

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